25 gennaio 2020

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Anche allora c’era la prescrizione dell'azione giudiziaria”

umbertocanovaro@ - Della prescritione et abolitione - Siamo giunti all'ultima disposizione prevista nel testo degli Statuti della terra  del Ferrajo, ma il lettore non cada in depressione per questa notizia: continueremo per alcune altre settimane commentando ulteriori norme che furono aggiunte nel 1579. Ci occuperemo oggi di un tema attuale ai nostri tempi: quello della prescrizione dell'azione giudiziaria. Ogni epoca, ha le sue  pene: «L'attione criminale del danno dato si prescriva in giorni cinquanta correnti, et l'abolitione, o cancellatione delle accuse si faccia ogni volta, che fra dieci giorni, di poi la pronta accusa haverà accordato la parte dannificata pagando in tal caso al Campaio soldi dieci et al Cancelliere del Commissario soldi sei per cancellatura». Quindi nei danneggiamenti, cinquanta giorni per attivare l'azione di risarcimento, e dieci per potersi accordare fra i litiganti, dando un giusto compenso ai pubblici ufficiali per le spese. Umberto Canovaro