umbertocanovaro@ - Della prescritione et
abolitione - Siamo giunti all'ultima disposizione prevista nel testo degli
Statuti della terra del Ferrajo, ma il
lettore non cada in depressione per questa notizia: continueremo per alcune
altre settimane commentando ulteriori norme che furono aggiunte nel 1579. Ci occuperemo
oggi di un tema attuale ai nostri tempi: quello della prescrizione dell'azione
giudiziaria. Ogni epoca, ha le sue pene:
«L'attione criminale del danno dato si prescriva in giorni cinquanta correnti,
et l'abolitione, o cancellatione delle accuse si faccia ogni volta, che fra
dieci giorni, di poi la pronta accusa haverà accordato la parte dannificata
pagando in tal caso al Campaio soldi dieci et al Cancelliere del Commissario
soldi sei per cancellatura». Quindi nei danneggiamenti, cinquanta giorni per
attivare l'azione di risarcimento, e dieci per potersi accordare fra i litiganti,
dando un giusto compenso ai pubblici ufficiali per le spese. Umberto
Canovaro