19 maggio 2026

CONVIVENZE DI FATTO, DIECI ANNI DELLA LEGGE CIRINNÀ: “Diritti fondamentali e strumenti di tutela patrimoniale”

ilVicinato@ - Fonte notizia dal web - «La Legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016, n. 76) disciplina le convivenze di fatto, riconoscendo diritti e doveri ai conviventi maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso, che vivono stabilmente insieme. Una convivenza di fatto è costituita da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, che coabitano nella stessa abitazione e non siano legate da matrimonio, unione civile o parentela diretta. La legge tutela la convivenza come formazione sociale, senza modificare lo stato civile dei conviventi. La convivenza può essere ufficializzata tramite dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza. I conviventi compilano un modulo ministeriale, firmato da entrambi e corredato da documenti di identità, dichiarando la volontà di costituire la convivenza di fatto. Il Comune rilascia un certificato di convivenza di fatto, che ha valore legale e consente di accedere ai diritti previsti dalla legge. La registrazione non è obbligatoria: anche senza formalizzazione, la coppia esiste di fatto, ma non gode dei diritti specifici dei conviventi registrati. I conviventi di fatto registrati hanno diritto a: visita e assistenza in caso di malattia; accesso alle informazioni personali del partner; nomina del partner come proprio rappresentante; diritto di continuare a vivere nella casa comune dopo il decesso del convivente proprietario, nei limiti previsti dalla legge. Non è previsto, invece, il diritto alla pensione di reversibilità del partner deceduto, salvo futuri interventi legislativi. Il contratto di convivenza, introdotto dalla stessa legge, permette di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi, come: regime dei beni (comunione o separazione); proprietà dei beni acquistati durante la convivenza; eventuale mantenimento in caso di cessazione del rapporto; il contratto deve essere redatto per iscritto, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’assistenza di un notaio o avvocato».