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- Fonte notizia dal web - «La Legge Cirinnà (L. 20 maggio
2016, n. 76) disciplina le convivenze di fatto, riconoscendo diritti e doveri
ai conviventi maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso, che
vivono stabilmente insieme. Una convivenza di fatto è costituita da due persone
maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale
e materiale, che coabitano nella stessa abitazione e non siano legate da
matrimonio, unione civile o parentela diretta. La legge tutela la convivenza
come formazione sociale, senza modificare lo stato civile dei conviventi. La
convivenza può essere ufficializzata tramite dichiarazione all’anagrafe del
Comune di residenza. I conviventi compilano un modulo ministeriale, firmato da
entrambi e corredato da documenti di identità, dichiarando la volontà di
costituire la convivenza di fatto. Il Comune rilascia un certificato di
convivenza di fatto, che ha valore legale e consente di accedere ai diritti
previsti dalla legge. La registrazione non è obbligatoria: anche senza
formalizzazione, la coppia esiste di fatto, ma non gode dei diritti specifici
dei conviventi registrati. I conviventi di fatto registrati hanno diritto a:
visita e assistenza in caso di malattia; accesso alle informazioni personali
del partner; nomina del partner come proprio rappresentante; diritto di
continuare a vivere nella casa comune dopo il decesso del convivente
proprietario, nei limiti previsti dalla legge. Non è previsto, invece, il
diritto alla pensione di reversibilità del partner deceduto, salvo futuri
interventi legislativi. Il contratto di convivenza, introdotto dalla stessa legge,
permette di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi, come: regime
dei beni (comunione o separazione); proprietà dei beni acquistati durante la
convivenza; eventuale mantenimento in caso di cessazione del rapporto; il
contratto deve essere redatto per iscritto, tramite atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con l’assistenza di un notaio o avvocato».
