gimmi.ori@poste.it - Ieri sera, mentre guardavo il telegiornale di TeleTirrenoElba, sullo sfondo sono apparse le immagini del segretario della lega Nord dell’Arcipelago Toscano, sig. Carlo Bensa, e del responsabile organizzativo Damiano Damiani. Il giornalista ha parlato del ricorso presentato contro l'esclusione della Lega dalle elezioni comunali di Portoferraio (ormai di 5 mesi fa!), e ha detto che questo pare avere un fondamento giuridico. L’esposto, al momento, è al Consiglio di Stato, dopodiché il Presidente della Repubblica dovrà decidere sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Portoferraio, e quindi, indire nuove elezioni per consentire la partecipazione della la Lega. Il giornalista ha concluso dicendo che fra pochi giorni sapremo se ci saranno novità, oppure se tutto finirà in una bolla di sapone. A me non è chiara una cosa, e mi riferisco a quanto sancito dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1039, e più precisamente al Titolo I°, art. 6, comma 1. La norma, in realtà, affida al TAR (tribunale amministrativo regionale) la competenza sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali. Inoltre, in base al successivo Titolo III°, art.33, comma 1, le sentenze del TAR sono esecutive e, secondo il comma 2, il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Allora mi chiedo: c'è già stata una sentenza del Tar di Firenze? E' stato fatto appello al Consiglio di Stato? In ogni caso se ci sarà, sarà una sentenza in appello del Consiglio di Stato e non una decisione del Presidente della Repubblica. Ci vuole un po’ più di chiarezza! Con cordialità, Gimmi Ori