COMUNE UNICO. Troppe interpretazioni fantasiose sulla legge regionale n°62/07: il referendum è sempre obbligatorio... lo dice la Costituzione
ilvicinato@libero.it – Ecco perché è necessario raccogliere le firme per presentare una proposta di legge d’iniziativa popolare: legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”. Titolo V - Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione. Art. 58 comma 1: «L’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente titolo». Art. 59 comma 3: «La consultazione (quella preventiva, vale a dire prima di sottoporre la disegno di legge al consiglio da parte di uno o più consiglieri regionali - ndr) non ha luogo qualora la proposta di legge sia relativa all’istituzione di un nuovo comune o la proposta di legge sia di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto». Tale comma, pertanto, non esclude la consultazione referendaria, prevista comunque dall'artico 111 della Costituzione.