umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio,
Stupro e incesto” (4a parte) - Continuiamo una rubrica di diritto “criminale”
piuttosto lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «Il tutore o curatore il quale maritera la pupilla o
adulta minore d’anni sedici sensa consenso de contutori o curatori o della
maggior parte di quelli, de fratelli o della magior parte o della madre non
maritata se fratelli non havera, o vero senza consenso degli zij da lato di
padre o della madre non maritata e del’Avo (nonno, nda) Paterno e se l’Avo non
havera, senza consenso di doi (di questi, nda) a lei più propinqui di legittima
età sia condennato da lire cento fin in lire duecento e più (cioè anche con
pena corporale o detentiva, nda) ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo Governatore». In questo lembo di rubrica troviamo
informazioni sui parenti (maschi) prossimi che detenevano la patria potestà
sulle giovani da maritare, ovviamente in assenza del padre. Come si nota, c’era
solo una prerogativa di potestà estremamente residuale per la madre. Continueremo
la prossima settimana l’analisi di questa interessante disposizione. Umberto Canovaro