28 luglio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “In assenza del padre i parenti maschi avevano la patria potestà sulle giovani da maritare. La madre aveva un’autorità estremamente residuale”

umbertocanovaro@ - Rubrica XIX: “Di chi rapisse Donna e commettesse adulterio, Stupro e incesto” (4a parte) - Continuiamo una rubrica di diritto “criminale” piuttosto lunga, il cui titolo non consente molte interpretazioni: «Il tutore o curatore il quale maritera la pupilla o adulta minore d’anni sedici sensa consenso de contutori o curatori o della maggior parte di quelli, de fratelli o della magior parte o della madre non maritata se fratelli non havera, o vero senza consenso degli zij da lato di padre o della madre non maritata e del’Avo (nonno, nda) Paterno e se l’Avo non havera, senza consenso di doi (di questi, nda) a lei più propinqui di legittima età sia condennato da lire cento fin in lire duecento e più (cioè anche con pena corporale o detentiva, nda) ad arbitrio del signore Illustrissimo o suo Governatore». In questo lembo di rubrica troviamo informazioni sui parenti (maschi) prossimi che detenevano la patria potestà sulle giovani da maritare, ovviamente in assenza del padre. Come si nota, c’era solo una prerogativa di potestà estremamente residuale per la madre. Continueremo la prossima settimana l’analisi di questa interessante disposizione. Umberto Canovaro