20 aprile 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Quando una causa si poteva concludere anche dopo venticinque giorni”

umbertocanovaro@ - Del modo di procedere nelle Cause Civili (2a  parte) - Continuiamo  l'analisi  e la comparazione delle norme della terra del Ferrajo, trattando delle cause processuali civili, peraltro piuttosto simili alla stessa Rio. Abbiamo visto i tempi massimi di svolgimento del proceso (venticinque giorni, di norma), ed oggi vediamo le eccezioni: «(...) Et il resto del tempo dell'instanzia serva per informare il Commissario della causa et al detto Commissario à giudicarla et sentenziarla,qual sia tenuto così fare nel tempo della detta instanzia; et quella non possa prorogare salvo di consenso di tutte e due le parti del quale apparisca in scriptis, di maniera però che detta proroga non exceda giorni quindici et tutto questo habbia luogo salvo quando alcuna delle parti nel termine probatorio et produttorio allegasse et giurasse havere scripture,ò altre prove fuora dell'Isola, nel qual caso giurando come di sopra, et non facendo calumniosamente, possa il Commissario concederli una dilazione, havuto riguardo alla distanza dal luogo et all'altre circostanze; quale dilazione pendente si sospenda, et si veda ipso iure il tempo della detta instanzia». Quindi, possibilità di allungare consensualmente la causa fino a quaranta giorni e a discrezione del Commissario se le prove giudiziali scritte  fossero fuori Elba, oppure lo richiedessero le circostanze del processo. Continueremo la prossima settimana  con l'appello delle sentenze del Commissario. Umberto Canovaro