16 novembre 2019

GLI STATUTI DI COSMOPOLI, EMANATI DAL GRANDUCA IL 23 MARZO 1574: “Il Campaio che dichiarava il falso incorreva nella medesima pena dell'accusato ingiustamente”

umbertocanovaro@ - Del Officio del Campaio et Guardia publica (5° parte)- Continuiamo la lettura di  una disposizione molto lunga che riguarda una delle cariche pubbliche più operative della terra del Ferrajo: quella del Campaio, che era una guardia pubblica addetta a rilevare i danni nei campi e boschi del contado, ancorché commessi da bestie. «Dichiarando, che delle denuntie ed accuse fatte dal Campaio, sempre che dal padrone, o possessore de beni dannificati si licenzieranno nel tempo et termine debito come di sotto si dirà  deva havere per sua faticha et diligenza soldi dieci. Et acciò che il Campaio come persona pubblica exerciti l'officio suo con fede, diligentia, et conforme alla verità si ordina che sempre, che l'accusato, o denunptiato da lui proverà concludentemente il contrario, s'intenda essere et sia incorso nella medesima pena che haverebbe patito l'accusato se fusse stato vero, et in quale più che parra et piacera al Signor Commissario secondo la qualità de casi». In sentesi, detto con parole più semplici, se il Campaio dichiarava il falso contro qualcuno, incorreva nella medesima pena alla quale sarebbe incorso  l'accusato ingiustamente. Umberto Canovaro