umbertocanovaro@ - Del Officio del Campaio et
Guardia publica (5° parte)- Continuiamo la lettura di una disposizione molto lunga che riguarda
una delle cariche pubbliche più operative della terra del Ferrajo: quella del
Campaio, che era una guardia pubblica addetta a rilevare i danni nei campi e
boschi del contado, ancorché commessi da bestie. «Dichiarando, che delle
denuntie ed accuse fatte dal Campaio, sempre che dal padrone, o possessore de
beni dannificati si licenzieranno nel tempo et termine debito come di sotto si
dirà deva havere per sua faticha et
diligenza soldi dieci. Et acciò che il Campaio come persona pubblica exerciti
l'officio suo con fede, diligentia, et conforme alla verità si ordina che
sempre, che l'accusato, o denunptiato da lui proverà concludentemente il
contrario, s'intenda essere et sia incorso nella medesima pena che haverebbe
patito l'accusato se fusse stato vero, et in quale più che parra et piacera al
Signor Commissario secondo la qualità de casi». In sentesi, detto con parole
più semplici, se il Campaio dichiarava il falso contro qualcuno, incorreva
nella medesima pena alla quale sarebbe incorso
l'accusato ingiustamente. Umberto Canovaro