umbertocanovaro@ - Delle pene de danni dati ne beni d'altrui
con bestie (1° parte) - «Analizziamo
questa settimana una rubrica sulle pene per i
danni fatti da animali, che abbiamo visto, erano segnalati dalla figura
pubblica del Campaio: “Ogni volta che una bestia grossa di qualsivoglia sorte
darà danno in beni o possessioni d'altri, il padrone o possessore di dette
bestie incorra in pena di lire una per capo di bestia. Dichiarando che sempre,
che da dette bestie fusse fatto danno in vignie la pena si raddoppi, et il
padrone, o possessore della bestia dannificante sia tenuto alla pena di lire
due per bestia grossa”. Bestie grosse, erano comunemente definite le mucche ed
i porci, che solitamente stavano in recinti ai margini dei villaggi. Come si
nota, la vigna aveva una valore speciale proprio per la cura intensa che
richiedeva». Umberto Canovaro