umbertocanovaro@ - «Iniziamo da questa settimana l'osservazione delle
disposizioni contenute nei nuovi Statuti, di cinque anni più recenti rispetto
alle vecchie norme, che configurarono aggiunte e non furono sostitutive delle
precedenti. Cominciamo col riportare l'incipit, di natura generale, che ci fa
comprendere come la loro redazione non fu calata dall'alto, bensì avvenne con
l'apporto di intelligenze locali: “Il Molto magnifico et Eccellente Consiglio
et Pratica Secreta (*) di Sua Altezza Serenissima (il granduca Francesco I,
ndr) inteso il parere di più huomini pratichi et intelligenti della terra di
Portoferraio aggiungendo alli statuti et ordini di quella fatti et compilati
sino sotto di 23 marzo 1574 deliberò et statuì con partecipazione di Sua
Altezza Serenissima quanto appresso”. (*) era il Consiglio politico di
Francesco I. E da qui si iniziano le norme concrete, che rispetto alle prime
potremmo definire non di diritto civile bensì di regolamentazione del comparto
normativo pubblico e che vedremo dalla prossima settimana». Umberto Canovaro