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«Continuiamo nell’analisi delle singole nuove disposizioni emanate dalla
Pratica Segreta per conto del Granduca Francesco I, lo facciamo con
l’approfondimento di norme di diritto pubblico che riguardino la magistratura
civica degli Anziani. “Che tutti quelli
Consiglieri che mancheranno d’intervenire quando si convocherà et adunerà il
Consiglio tanto generale quanto ordinario caschino in pena di soldi cinque per
ciaschuna volta applicata secondo gli altri ordini dell’applicationi della pena
salvo ogni giusto impedimento o dichiarazione del Preposto et Antiani predetti”. È una disposizione che va
interpretata bene: la sanzione pecuniaria veniva impartita in base alle
normative ordinarie (“secondo gli altri ordini dell’applicationi”), che ne
prevedevano escussione e destinazione (alla Camera granducale e in parte, alla
fiscalità comunale e al giudicante), e solo la giustificazione del Capo degli
Anziani, o anche di altro suo membro, poteva esonerarlo dal pagamento».
Umberto Canovaro
