umbertocanovaro@ - «Dall’antico germanico
medievale fu importata la parola <<fehida>> (inimicizia), che
nell’ordinamento di quella gente consisteva nel diritto codificato, e con
regole ben precise di ritorsione, per le quali tutti i parenti della vittima
partecipavano al ristabilimento della parità dell’offesa, secondo il principio
dell’ “occhio per occhio, dente per dente”. Fu il re longobardo Rotari, che con
il famoso editto del 643 d.C., ammise il “guidrigildo”, cioè la possibilità
che l’offesa potesse essere sanata non solo con un’azione fisica violenta,
bensì anche con un risarcimento in
denaro. Con Federico II (1235) l'esercizio
del "diritto di faida" veniva sottoposto a precise formalità, e
questa doveva essere preceduta da un annuncio scritto. Con il rafforzarsi del
sistema statale, la faida perse ogni legittimazione giuridica, e nel 1494 fu
abolita definitivamente dall’imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano
d’Asburgo, nella dieta di Worms.». Umberto Canovaro
