ilvicinato@libero.it - Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Articolo
141 - Scioglimento e sospensione dei
consigli comunali e provinciali. «Art. 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: lettera
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause: comma 3) cessazione dalla carica per
dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia». I dimissionari: Baleni, Fortunati, Grazia, Roitero, per la maggioranza, e Menichetti, Barghini Cesarina e Marcello della minoranza.